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sabato, 21 Dicembre 2024

Dl agosto in Gazzetta Ufficiale. Credito di imposta su pubblicità e carta e contributi diretti, cosa cambia per il settore editoria

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Sul Supplemento ordinario n. 30 alla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 14 agosto 2020 è stato pubblicato il Decreto legge n. 104/2020 (decreto Agosto) del 14 agosto 2020, con le misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia.Con una nota, la Fieg ha messo in rilievo alcuni aspetti che riguardano il settore editoria, che nell’articolo 96 prevede un ulteriore incremento dello stanziamento per il credito di imposta sugli investimenti pubblicitari e un innalzamento dall’8 al 10% del credito di imposta per l’acquisto della carta per la stampa delle pubblicazioni. In particolare:

– il comma 1 incrementa da 60 milioni a 85 milioni le risorse stanziate, in termini di tetto di spesa complessivo, per il finanziamento del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche nel 2020. Si rimodulano, in coerenza con l’incremento delle risorse, i limiti di spesa rispettivamente previsti per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici (elevato da 40 a 50 milioni) e per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali non partecipate dallo Stato (da 20 a 35 milioni). Conseguentemente, si eleva l’incremento della dotazione del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione da 32,5 mln di euro a 57,5 milioni per l’anno 2020;

– il comma 2 innalza, dall’8 al 10 per cento, il credito di imposta riconosciuto alle imprese editrici di quotidiani e periodici per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, con riferimento alla spesa sostenuta nel 2019. Si eleva quindi da 24 a 30 milioni il relativo tetto di spesa previsto;

– i commi da 3 a 6 intervengono sulla disciplina dei contributi diretti all’editoria previsti dal decreto legislativo n. 70/2017. Nello specifico, il comma 3, per il solo anno di contribuzione 2020, stabilisce che le percentuali minime di copie vendute sono determinate, rispettivamente, nel 25 per cento delle copie distribuite per le testate locali (al posto del 30 per cento), e nel 15 per cento delle copie distribuite per le testate nazionali (al posto del 20 per cento). Il comma 4, limitatamente al contributo dovuto per l’annualità 2019, prevede che i costi regolarmente rendicontati nel prospetto dei costi sottoposto a certificazione e presentato entro il 30 settembre 2020 possono essere pagati dalle imprese beneficiarie entro sessanta giorni dall’incasso del saldo del contributo. L’avvenuto pagamento dei costi nel predetto termine è attestato dal revisore contabile in apposita certificazione, che dà evidenza anche degli strumenti di pagamento tracciabili utilizzati. La predetta certificazione è trasmessa al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri nel termine di dieci giorni dall’effettuazione dell’ultimo pagamento. Nell’ipotesi di mancato pagamento dei costi esposti per l’ammissione al contributo o di mancata trasmissione nei termini della certificazione di avvenuto pagamento, l’impresa decade dal diritto al pagamento dell’acconto, fermo restando l’obbligo in capo alla medesima di rimborsare le somme indebitamente riscosse. Il comma 5, limitatamente all’anno di contribuzione 2020, prevede che, qualora dall’applicazione dei criteri di calcolo dell’importo del contributo di cui all’articolo 8 del D. Lgs. n. 70 del 2017, derivi un contributo di importo inferiore a quello erogato alla medesima impresa editoriale per l’annualità 2019, il suddetto importo è parificato a quello percepito per tale anno. In caso di insufficienza delle risorse stanziate, resta comunque applicabile il criterio del riparto proporzionale di cui all’articolo 11, comma 1, secondo periodo, del predetto decreto legislativo n. 70 del 2017. Il comma 6, infine, precisa che il requisito di anzianità biennale di costituzione dell’impresa e di edizione della testata nonché il vincolo della proprietà della testata per la quale si richiede il contributo non si applica alle cooperative giornalistiche costituite per subentrare.

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